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Misure Cautelari nel Fisco: Quando la Pretesa non Basta.

2026-05-31 18:31

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Misure Cautelari nel Fisco: Quando la Pretesa non Basta.

Misure Cautelari nel Fisco: Quando la Pretesa non Basta. Commento alla Sentenza n. 884/2026 depositata il 4 maggio 2026 della CGT di I° di Lecce

Misure Cautelari nel Fisco: Quando la Pretesa non Basta. Commento alla Sentenza n. 884/2026 depositata il 4 maggio 2026 della CGT di I° di Lecce

A cura dell'Avv. Mario Fasano

 

L'adozione di misure cautelari nel contenzioso tributario rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, capace di impattare profondamente sull'operatività e sulla stabilità economica del contribuente.

Proprio per la loro natura afflittiva, la legge ne subordina la concessione a requisiti rigorosi, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice con estremo equilibrio e attenzione.

Una recente e pregevole pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, la sentenza n. 884/2026, depositata il 4 maggio 2026, offre un'esemplare applicazione di tali principi, rigettando un'istanza di sequestro conservativo e fornendo una vera e propria lezione sui limiti del potere cautelare del Fisco.

Il caso patrocinato dall’Avv. Mario Fasano vedeva l'Agenzia delle Entrate richiedere un sequestro conservativo per oltre 2,8 milioni di euro sui beni di una società, sulla base di un processo verbale di constatazione che ipotizzava l'utilizzo di fatture per operazioni (asseritamente) inesistenti.

La Corte, tuttavia, ha respinto la richiesta con una motivazione tanto sintetica quanto giuridicamente ineccepibile, centrando i due pilastri fondamentali su cui ogni misura cautelare deve reggersi: il periculum in mora e il fumus boni iuris.

1. Il Periculum in Mora: Un Requisito da Provare, non da Presumere

Il cuore della disciplina, racchiuso nell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 (oggi trasfuso nell'art. 74 del D.Lgs. 175/2024, è la necessità che l'Ufficio nutra un "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito". Tale timore non può essere un'astratta congettura, né può derivare automaticamente dalla sola consistenza della pretesa tributaria. Deve, al contrario, ancorarsi a elementi concreti e oggettivi che facciano ragionevolmente presagire un pericolo attuale per la futura riscossione.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva fondato il proprio periculum sulla "rilevante entità delle contestazioni" e su generiche "anomale movimentazioni sui conti". La Corte di Lecce ha smontato tale fragile im

palcatura, evidenziando come l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova di "operazioni sospette... in ipotesi preordinate a sottrarre beni facenti parte del patrimonio sociale".

Questa statuizione si pone in perfetta aderenza con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: chi richiede la misura cautelare deve dimostrare che il debitore ha compiuto o potrebbe compiere in futuro atti dispositivi del proprio patrimonio tali da diminuire le garanzie alla cui tutela è preordinata l'iscrizione ipotecaria [Cass. Civ., Sez. 5, N. 900 del 16-01-2019].

La Corte di giustizia chiamata a decidere ha correttamente contrapposto all'inerzia probatoria dell'Ufficio la "pacifica consistenza dell'attività svolta dalla società", caratterizzata da svariati punti vendita, un ingente patrimonio e ricavi, e numerosi dipendenti. In assenza di atti di spoliazione, di tentativi di fuga di capitali o di altre condotte sintomatiche di un intento fraudolento, la solidità patrimoniale del contribuente funge da scudo naturale contro istanze cautelari meramente esplorative o, peggio, punitive.

Il periculum, dunque, non può essere presunto (in re ipsa), ma va rigorosamente provato dall'Amministrazione, la quale ha l'onere di allegare e dimostrare "puntuali elementi di fatto" che giustifichino il timore di perdere la garanzia del credito.

2. Il Fumus Boni Iuris e il Principio di Proporzionalità: Oltre l'Etichetta di "Cartiera"

Se la totale assenza del periculum era già dirimente, la Corte di Lecce si è spinta oltre, operando una delibazione del fumus boni iuris di notevole acume. Il giudice ha osservato che, a fronte di un "notevole volume di ricavi conseguito dalla società... non oggetto di contestazione", le presunte fatture false non potevano essere considerate oggettivamente inesistenti, bensì, al più, soggettivamente.

La distinzione non è un mero esercizio accademico. L'inesistenza oggettiva implica che la prestazione (acquisto di beni o servizi) non è mai avvenuta. L'inesistenza soggettiva, invece, presuppone che la prestazione sia reale, ma intercorsa tra soggetti diversi da quelli figuranti in fattura.

La logica della Corte è impeccabile: se la società ha venduto ingenti quantità di merce (generando ricavi non contestati), è evidente che quella merce deve averla in qualche modo acquistata. Non si può vendere il nulla.

Questa qualificazione del fumus ha un impatto devastante sul principio di proporzionalità. Mentre nell'inesistenza oggettiva la pretesa erariale si estende all'intero imponibile (recupero dell'IVA e indeducibilità totale del costo), nell'inesistenza soggettiva il danno per l'Erario si limita, di norma, alla sola IVA indebitamente detratta, essendo il costo spesso considerato deducibile se ne viene provata l'effettività e l'inerenza.

Pertanto, la richiesta dell'Agenzia di sequestrare beni per un valore pari all'intero imponibile contestato (oltre 2,8 milioni di euro) è stata giustamente ritenuta "sproporzionata" e "incongrua". La misura cautelare deve essere commisurata al credito che si intende garantire, non può trasformarsi in uno strumento che paralizza l'attività d'impresa per un importo manifestamente eccessivo rispetto alla potenziale e verosimile pretesa finale. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche in contesti affini, le misure conservative devono sempre "rispondere al principio di proporzionalità, con minor pregiudizio possibile" [Cass. Civ., Sez. 5, N. 2893 del 31-01-2019].

Conclusioni

La sentenza n. 884/2026 della CGT di Lecce rappresenta un baluardo a difesa dello Stato di diritto e un monito per l'Amministrazione Finanziaria. Essa riafferma con forza alcuni principi cardine:

  1. L'onere della prova incombe sull'Ufficio: spetta all'Amministrazione dimostrare in modo circostanziato e puntuale, i presupposti della propria pretesa, anche in sede cautelare.
  2. Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: non basta la gravità della violazione ipotizzata, ma occorrono prove di un effettivo rischio di depauperamento patrimoniale.
  3. La misura deve essere proporzionata: il valore del sequestro o dell'ipoteca deve essere calibrato sulla reale e probabile entità del credito da garantire, non su una pretesa massimalista e aprioristica.

Ignorare questi principi significa snaturare la funzione delle misure cautelari, trasformandole da strumento di garanzia a sanzione anticipata, in palese violazione del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La decisione della Corte di Lecce, pertanto, non è solo una vittoria per il contribuente coinvolto, ma un prezioso contributo alla costruzione di un rapporto più equo e bilanciato tra Fisco e cittadino.

 

Avv.  Mario FASANO

 

Fonte articolo: https://commercialistatelematico.net/esperto-legale/misure-cautelari-nel-fisco-quando-la-pretesa-dellagenzia-delle-entrate-non-basta/

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